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I Livelli Essenziali di Assistenza: servizi garantiti

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I servizi e le prestazioni essenziali per la tutela, la cura e il recupero della salute,  inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da assicurare a tutti e in modo uniforme in tutto il Paese, sono elencati in decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 29/11/2001, DPCM 16/4/2002) sulla base di accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni (accordo 22/1/2001). L´Emilia-Romagna, recependo con delibere (295/2002; 1365/2002, 775/2004) i decreti del Governo, ha assicurato all’interno dei LEA prestazioni e servizi aggiuntivi: ad esempio assegni di cura per assistenza a domicilio di anziani non autosufficienti, terapie riabilitative per bambini con disabilità, certificazioni di idoneità per minori di 18 anni e per persone disabili di ogni età alla pratica sportiva agonistica (per l´attività sportiva non agonistica visite e certificazioni sono gratuite per le persone disabili di ogni età e per i minori a partire dai 5 anni, con l´eccezione delle discipline del nuoto, del pattinaggio e della ginnastica, per le quali sono gratuite fin dai 4 anni).
La effettiva garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza è determinata anche dai tempi di attesa.
Il riferimento è, in particolare ai tempi per i ricoveri programmati e ai tempi di attesa per le visite e gli esami specialistici ambulatoriali programmabili (DPCM 16/4/2002).

l principi per l’esclusione dai livelli di assistenza sono stati indicati  dal decreto legislativo di riforma del Servizio sanitario nazionale 229/99 e riguardano quelle prestazioni che “non soddisfano il principio dell’efficacia e dell’appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzate per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate”.

Con decreto del Governo (DPCM) del 29/11/2001  sono poi state definite due categorie di servizi/prestazioni escluse dai LEA: prestazioni totalmente escluse (es: chirurgia estetica non conseguente a incidenti, malattie o malformazioni congenite; medicine non convenzionali; alcune prestazioni di medicina fisica, riabilitativa), prestazioni parzialmente escluse, in quanto erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale solo secondo specifiche indicazioni cliniche: assistenza odontoiatrica, densitometria ossea, chirurgia refrattiva con laser ad eccimeri;  riguardo alla medicina fisica e  riabilitativa ambulatoriale, la maggior parte delle prestazioni sono incluse nei LEA se presenti le condizioni cliniche per le quali le stesse abbiano dimostrato efficacia e se erogate sulla base di protocolli validati.

Norme e provvedimenti

 

Dpcm del 29/11/2001: "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza"

Accordo Stato-Regioni del 22/11/2001 in materia di Livelli essenziali di assistenza

Decreto del Governo del 12 dicembre 2001 - Indicatori per monitoraggio e rispetto dei Livelli essenziali di assistenza

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/4/2002 "Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa"

Dgr 295/2002: "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza"

Dgr 1365/2002: "Individuazione dei criteri di erogazione delle tipologie di prestazioni previste dall'allegato 2b del Dpcm del 29/11/2001"

Dgr 775/2004: "Riordino delle attività di medicina dello sport"

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