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L'autocertificazione della fascia di reddito

Perché va autocertificata la fascia di reddito?
Visto che i ticket sono modulati in base al reddito familiare fiscale lordo, è necessaria una autocertificazione da parte di ogni persona, per definire l’ammontare esatto del ticket da pagare rispetto alla fascia di reddito del nucleo familiare fiscale di appartenenza.
Il reddito familiare fiscale lordo da considerare è quello relativo al periodo 1 gennaio-31 dicembre dell’anno precedente (ad esempio nel 2012 si considera il reddito 1 gennaio-31 dicembre 2011).

Quali sono le fasce di reddito?
Queste le fasce di reddito familiare fiscale lordo:

LE FASCE DI REDDITO

fascia 1

Codice RE1

da 0 a 36.152 euro

fascia 2

codice RE2

da 36.153 e 70.000 euro

fascia 3

codice RE3

da  70.001 a 100.000 euro

Oltre 100.000 euro la fascia di reddito non va autocertificata e si paga il ticket massimo previsto

Chi deve presentare l’autocertificazione della fascia di reddito?
Devono presentare l’autocertificazione della propria fascia di reddito le persone non esenti totali dal ticket che hanno un reddito familiare fiscale lordo fino a 100.000 euro l’anno.
L’autocertificazione è personale e va compilato un solo modulo per ogni assistito, compresi i minori.

Chi non deve presentare l’autocertificazione della fascia di reddito?
L’autocertificazione non deve essere presentata dai titolari di esenzione totale dal ticket e da chi ha un reddito familiare fiscale lordo che supera i 100.000 euro l’anno (per i quali è sempre previsto il pagamento del ticket massimo).

Chi ha un’esenzione parziale dal ticket deve presentare l’autocertificazione?
Sì. L’assistito con esenzione parziale (ad esempio per patologia) deve presentare l’autocertificazione (se il suo reddito familiare fiscale lordo non supera i 100.000 euro annui). Il ticket sarà applicato alle visite, esami, interventi, farmaci non esenti, in quanto non relativi alla patologia di cui soffre e per la quale è titolare di esenzione.

Va compilato un modulo per ciascun assistito o sono previsti moduli per nucleo familiare?
Va compilato un modello dell’autocertificazione per ogni assistito, quindi  anche per i minori.
Naturalmente per il minore firmerà il genitore o il legale rappresentante.

L’autocertificazione ha una scadenza? Va rinnovata?
L’autocertificazione va compilata una sola volta e non ha una scadenza. Ha validità illimitata, o comunque fino ad eventuale modifica delle condizioni di reddito.

Che cosa si dichiara esattamente nella propria autocertificazione?
Consegnando o inviando la propria autocertificazione firmata all’Azienda Usl di residenza, la persona dichiara la propria fascia di reddito familiare fiscale lordo annuo e si impegna a comunicare eventuali futuri cambiamenti della propria fascia di reddito.

Chi deve firmare l’autocertificazione?

CHI FIRMA L’AUTOCERTIFICAZIONE

per il maggiorenne

la persona interessata

per il minore

uno dei genitori

per il soggetto a tutela

tutore

per il soggetto ad amministrazione di sostegno

amministratore di sostegno

Se viene compilata per errore una fascia di reddito sbagliata cosa fare?
E’ compito e responsabilità del cittadino dichiarare la propria fascia di reddito familiare  fiscale lordo annuo e comunicare eventuali cambiamenti di questa fascia di reddito.
In caso di errore, il cittadino deve presentare all’Azienda Usl di residenza una nuova autocertificazione,  utilizzando il modulo di “Modifica dell’autocertificazione in caso di errore materiale”, disponibile agli sportelli dell’Azienda Usl e scaricabile dal portale Saluter
( http://www.saluter.it/servizi/ticket-ed-esenzioni/applicazione/autocertificazione).
Se dal 1° gennaio al momento del rilascio della nuova autocertificazione all’assistito sono già state prescritte visite, esami, interventi, farmaci, il ticket dovrà essere ricalcolato secondo la fascia di appartenenza (vedi di seguito le modalità).

In caso di variazioni della fascia di reddito dichiarata cosa fare?
In caso di modifica della fascia di reddito familiare fiscale lordo che è stata dichiarata, è compito e responsabilità dell’assistito comunicare immediatamente all’Azienda Usl di residenza la nuova fascia di reddito di appartenenza, consegnando un nuovo modulo di autocertificazione,  (utilizzando il medesimo modello).
L’Azienda Usl, ricevuta la nuova dichiarazione, inserisce la nuova fascia di reddito (RE1, RE2 o RE3) a partire dal 1 gennaio dell’anno.
Se dal 1° gennaio al momento del rilascio della nuova autocertificazione all’assistito sono già state prescritte visite, esami, interventi, farmaci, il ticket dovrà essere ricalcolato secondo la fascia di appartenenza (vedi di seguito le modalità).

Se il nuovo reddito supera i 100.000 euro come si modifica la fascia di reddito dichiarata?
Quando l’assistito verifica di avere un reddito familiare fiscale lordo che supera i 100.000 euro (e quindi deve pagare il ticket massimo previsto) a fronte di una autocertificazione di fascia di reddito presentata, deve darne immediata comunicazione all’Azienda Usl di residenza, utilizzando il modulo di “Revoca della fascia di reddito dichiarata”, disponibile agli sportelli dell’Azienda Usl e scaricabile dal portale Saluter  (http://www.saluter.it/servizi/ticket-ed-esenzioni/applicazione/autocertificazione).

Chi non è ancora certo del cambiamento della propria fascia di reddito come fa?
Se nei primi mesi dell’anno l’assistito non è ancora in possesso di informazioni certe sui redditi familiari fiscali lordi dell’anno precedente può compilare l’autocertificazione nel momento in cui ha la certezza della variazione (ricezione del CUD, compilazione del 730 o Unico).
Se dal 1° gennaio al momento del rilascio della nuova autocertificazione all’assistito sono già state prescritte visite, esami, interventi, farmaci, il ticket dovrà essere ricalcolato secondo la fascia di appartenenza (vedi di seguito le modalità).

Come ci si regola con i ticket già pagati, se è cambiata la fascia di reddito?
Se prima del rilascio di una nuova autocertificazione - che dichiara una variazione della fascia di reddito - all’assistito sono state prescritte dal 1° gennaio dell’anno in corso visite, esami, interventi, farmaci  di cui ha già pagato il ticket, calcolato in base alla fascia di reddito precedente, occorre regolarizzare la posizione:

  • nel caso di passaggio da una fascia inferiore a una superiore l’assistito è tenuto a integrare la quota di ticket, versando la differenza tra il ticket già pagato e quello ricalcolato in base alla nuova fascia di appartenenza
  • nel caso di passaggio da una fascia superiore ad una inferiore l’assistito ha diritto alla restituzione della differenza tra il ticket pagato e il nuovo ticket ricalcolato.
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